Ente Bilaterale del Turismo


S T A T U T O


Articolo 1
Costituzione

(1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Turismo 6 Ottobre 1994 costituito ad iniziativa delle Organizzazioni Provinciali del Turismo aderenti alla CONFCOMMERCIO di Pesaro - Urbino e della FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL e UILTuCS/UIL l' Ente Bilaterale Provinciale del Settore Turismo, di seguito denominato E.B.T. - Pesaro e Urbino.


Articolo 2
Natura

(1) l' E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.


Articolo 3
Durata

(1)La durata dell' E.B.T. è a tempo indeterminato.


Articolo 4
Sede

(1) l' E.B.T. ha sede in Pesaro, Strada delle Marche 58.


Articolo 5
Scopi

(1) l' E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall' Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
(2) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(3) l' E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogno occupazionali.
(4) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, ai fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale.
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto.
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale;
e) l' E.B.T., inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, anche a favore delle imprese, successivamente definito dai CCNL e dagli accordi collettivi provinciali.


Articolo 6
Soci e Beneficiari

1) Sono soci dell' E.B.T. le Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994 e dell'integrativo provinciale 26 gennaio 1988.
(2) Le iniziative di cui all'articolo 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti da Aziende che corrispondono all' E.B.T. le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7.
(3) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra e conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, il 15 per cento del gettito netto globale dell' E.B.T. derivante dalle quote di cui al successivo articolo 7 è destinato al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale del mercato del lavoro.
(4) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, in ragione della provenienza del gettito.


Articolo 7
Finanziamento

(1) l' E.B.T. è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all' E.B.T., unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.


Articolo 8
Organi dell' E.B.T.

(1) Sono organi dell' E.B.T.:
- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Sindaci


Articolo 9
Assemblea

(1) L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da 12 membri effettivi più 12 membri supplenti, nominati:
- n. 6 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro aderenti alla CONFCOMMERCIO di Pesaro-Urbino;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 2 dalla FILCAMS/CGIL, n. 2 dalla FISASCAT/CISL, n. 2 dalla UILTuCS/UIL;
(2) I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' pero consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
(3) Il nuovo membro avrà; per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.


Articolo 10
Poteri dell'Assemblea

(1) Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell' E.B.T.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.B.T.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell' E.B.T.;
- deliberare in ordine all' Eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.


Articolo 11
Riunioni dell'Assemblea

(1) L'Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
(2) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato, per la riunione.
(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.T. o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
(5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.


Articolo 12
Il Presidente

(1) Il Presidente dell' E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
(2) Spetta al Presidente dell' E.B.T. di:
- rappresentare l' E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.
(3) Il Presidente ha la firma sociale.


Articolo 13
Il Vice Presidente

(1) Il Vice Presidente dell' E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell' Espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.


Articolo 14
Il Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell'Assemblea;
b) Il Vicepresidente dell'Assemblea;
c) due membri nominativi dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
d) due membri nominativi dalle organizzazioni dei lavoratori.


Articolo 15
Poteri del Comitato Esecutivo

(1) Spetta al Comitato Esecutivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall' E.B.T.;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell' E.B.T. e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell' E.B.T. e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.


Articolo 16
Riunioni del Comitato Esecutivo

(1) Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.T.
(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.
(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.
(7) Ciascun membro ha un voto.


Articolo 17
Il Collegio dei Sindaci

(1) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: una dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo, che n'è il Presidente.
(2) Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
(3) I Sindaci, sia effettivi, che supplenti durano in carica lo stesso periodo e con uguali regole dei membri dell'Assemblea.
(4) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l' Esercizio delle loro funzioni.
(5) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell' E.B.T. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
(6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
(7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(8) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.


Articolo 18
Il Patrimonio dell' E.B.T.

(1) Le disponibilità dell' E.B.T. sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell' E.B.T. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a fa parte del patrimonio dell' E.B.T. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell' E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell' E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
(5) I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell' E.B.T. sia durante la vita dell' Ente che in caso di scioglimento dello stesso.


Articolo 19
Gestione dell' E.B.T.

(1) Per le spese di impianto e di gestione, l' E.B.T. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.


Articolo 20
Bilancio dell' E.B.T.

(1) Gli esercizi finanziari dell' E.B.T. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell' E.B.T. e del bilancio preventivo.
(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell' Esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui all'articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente Statuto.


Articolo 21
Liquidazione dell' E.B.T.

(1) La messa in liquidazione dell' E.B.T. è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo a causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l' Efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
(2) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l' E.B.T. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
(3) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati del Lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
(4) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell' E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
(5) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziale da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
(6) In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.


Articolo 22
Modifiche statutarie

(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall'Assemblea dell' E.B.T., con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.


Articolo 23
Controversie

(1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all' Esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all' Ente Bilaterale Nazionale.


Articolo 24
Disposizioni finali

(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
Firmato: CONFCOMMERCIO Firmato UPA-FEDERALBERGHI

FILCAMS/CGIL FAITA

FISASCAT/CISL FIPE

UILTuCS/UIL
Hanno firmato per la CONFCOMMERCIO il Presidente Giuseppe Berti, per la UPA-FEDERALBERGHI il Presidente Silvio Zanni, per la FILCAMS/CGIL Loriano Malagoli, per la FAITA il Presidente Amedeo Tarsi, per la FISASCAT/CISL Gianfranco Patrignani, per la FIPE Vice Presidente Assunta Tinelli, per la UILTuCS/UIL Giuseppe Taras.

 

REGOLAMENTO


(1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell' Ente Bilaterale Turismo - Pesaro e Urbino costituito ai sensi dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore Turismo del 6 ottobre 1994.
(2) La misura delle quote mensili di finanziamento dell' Ente Bilaterale Provinciale è stabilita nello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui: 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. La misura delle quote di lavoro potrà essere variata ad opera delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il CCNL Turismo o a seguito di accordi Provinciali intercorsi tra le parti.
(3) La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.
(4) Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all' E.B.T. esclusivamente sul c/c n° 401031 istituito presso la Banca Popolare dell'Adriatico di Pesaro.
(5) Gli importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all' Ente Bilaterale Provinciale gli interessi di mora fissati nella misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell' E.B.T. medesimo ad aderire le vie legali.
(6) I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall' Ente Bilaterale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l' Esibizione del foglio paga.
(7) Entro il 1ø luglio ed il 1ø febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all' Ente Bilaterale Provinciale il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall' E.B.T. e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.
(8) La quota di competenza dell'Osservatorio Nazionale dovrà essere versata trimestralmente entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di: gennaio (versamenti relativi al trimestre ottobre-dicembre), aprile (versamenti relativi al trimestre gennaio-marzo), luglio (versamenti relativi al trimestre aprile-giugno) e ottobre (versamenti relativi al trimestre luglio-settembre).
(9) Il calcolo del quindici per cento del gettito complessivo (di cui all'art. 6 punto 3 dello Statuto) dovrà assumere a base l'insieme delle quote versate all' Ente Bilaterale Provinciale entro l'ultimo giorno del mese precedente.
(10) entro il medesimo termine di cui al punto (8) l' Ente Bilaterale Provinciale è tenuto ad inviare all'Osservatorio Nazionale il riepilogo distinto per mese delle quote versate ed il numero dei dipendenti cui si riferiscono.
(11) Attraverso i prelievi dei fondi accantonati e costituiti dal versamento del contributo paritetico l' E.B.T. provvede, nei confronti delle imprese e dei lavoratori iscritti da almeno sei mesi:
a) ad erogare contributi all'impresa che provvede a ristrutturazioni od innovazioni tecnologiche, nella misura che di anno in anno verrà stabilita dall'Assemblea. Ai lavoratori interessati, nel caso in cui la ristrutturazione comporti la sospensione del rapporto di lavoro, verrà erogata una indennità giornaliera, stabilita annualmente dall'Assemblea in base alla disponibilità del fondo, in misura non superiore al 50% di un trentesimo della retribuzione mensile complessiva e per un periodo massimo di 30 giorni comprese le domeniche e gli altri giorni festivi.
b) ad erogare un contributo ai lavoratori stagionali e imprese in presenza di calamità naturali, nella misura che verrà stabilita di volta in volta dall'Assemblea.
c) ad erogare un integrazione delle indennità di maternità che la lavoratrice ha diritto per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi dopo il parto, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Un contributo di corrispondente importo verrà erogato alla titolare dell'impresa ed ai familiari coadiuvanti.