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Ente
Bilaterale del Turismo
S
T A T U T O
Articolo 1
Costituzione
(1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Turismo 6
Ottobre 1994 costituito ad iniziativa delle Organizzazioni Provinciali
del Turismo aderenti alla CONFCOMMERCIO di Pesaro - Urbino e della FILCAMS/CGIL,
FISASCAT/CISL e UILTuCS/UIL l' Ente Bilaterale Provinciale del Settore
Turismo, di seguito denominato E.B.T. - Pesaro e Urbino.
Articolo 2
Natura
(1) l' E.B.T. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e
non persegue finalità di lucro.
Articolo 3
Durata
(1)La durata dell' E.B.T. è a tempo indeterminato.
Articolo 4
Sede
(1) l' E.B.T. ha sede in Pesaro, Strada delle Marche 58.
Articolo 5
Scopi
(1) l' E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale
anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori
coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino
la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato
da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali
che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall' Ente stesso,
nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori.
(2) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi
competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità
di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori
favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano
appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(3) l' E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce
lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in
materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione
professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere
gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio
ed a consentire la stima dei fabbisogno occupazionali.
(4) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni
sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando
a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla
base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in
ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n.
56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, ai fini statistici, i dati relativi agli accordi
realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato
nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma
a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale.
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del
lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché
di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate
dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto.
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali
all'Osservatorio Nazionale;
e) l' E.B.T., inoltre, svolge ogni qualsiasi altro compito, anche a favore
delle imprese, successivamente definito dai CCNL e dagli accordi collettivi
provinciali.
Articolo 6
Soci e Beneficiari
1) Sono soci dell' E.B.T. le Organizzazioni Sindacali provinciali dei
lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del CCNL Turismo del 6
ottobre 1994 e dell'integrativo provinciale 26 gennaio 1988.
(2) Le iniziative di cui all'articolo 5 del presente Statuto integrano
i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti
da Aziende che corrispondono all' E.B.T. le quote di finanziamento di
cui al successivo articolo 7.
(3) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra e conformemente a quanto
disposto dall'articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, il 15
per cento del gettito netto globale dell' E.B.T. derivante dalle quote
di cui al successivo articolo 7 è destinato al finanziamento dell'Osservatorio
Nazionale del mercato del lavoro.
(4) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla
realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, in ragione della
provenienza del gettito.
Articolo 7
Finanziamento
(1) l' E.B.T. è finanziato da quote versate da tutte le Aziende
e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori
di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all' E.B.T., unitamente
a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.
Articolo 8
Organi dell' E.B.T.
(1) Sono organi dell' E.B.T.:
- L'Assemblea
- Il Presidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Collegio dei Sindaci
Articolo 9
Assemblea
(1) L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni
Sindacali dei datori di lavoro da 12 membri effettivi più 12 membri
supplenti, nominati:
- n. 6 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro aderenti alla CONFCOMMERCIO
di Pesaro-Urbino;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 2 dalla FILCAMS/CGIL,
n. 2 dalla FISASCAT/CISL, n. 2 dalla UILTuCS/UIL;
(2) I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono
riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni
non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza.
E' pero consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione
dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque
momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
(3) Il nuovo membro avrà; per la durata della carica, la stessa
anzianità di quello sostituito.
Articolo 10
Poteri dell'Assemblea
(1) Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell' E.B.T.;
- deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo
5 del presente Statuto;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.B.T.;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse
dell' E.B.T.;
- deliberare in ordine all' Eventuale compenso per gli Amministratori
ed i Sindaci;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso
di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente
Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 11
Riunioni dell'Assemblea
(1) L'Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all'anno, e, straordinariamente,
ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea
o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
(2) La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso
scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato,
per la riunione.
(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora
della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.T. o, in caso
di assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze
dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
(5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno
la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
Articolo 12
Il Presidente
(1) Il Presidente dell' E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente,
una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori
e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni
dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un triennio.
Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo
Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
(2) Spetta al Presidente dell' E.B.T. di:
- rappresentare l' E.B.T. di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea
e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto
o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.
(3) Il Presidente ha la firma sociale.
Articolo 13
Il Vice Presidente
(1) Il Vice Presidente dell' E.B.T. viene eletto dall'Assemblea alternativamente,
una volta tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei
datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti
i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente
eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori
di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati
dei Lavoratori e viceversa.
(2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell' Espletamento delle
sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla
durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il
Presidente.
Articolo 14
Il Comitato Esecutivo
(1) Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti
l'Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell'Assemblea;
b) Il Vicepresidente dell'Assemblea;
c) due membri nominativi dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
d) due membri nominativi dalle organizzazioni dei lavoratori.
Articolo 15
Poteri del Comitato Esecutivo
(1) Spetta al Comitato Esecutivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sull'attuazione delle iniziative promosse dall' E.B.T.;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell' E.B.T.;
- assumere e licenziare il personale dell' E.B.T. e regolarne il trattamento
economico;
- predisporre i regolamenti interni dell' E.B.T. e sottoporli all'approvazione
dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
Articolo 16
Riunioni del Comitato Esecutivo
(1) Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi,
e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri
effettivi del Comitato o dal Presidente.
(2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso
di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione
stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
(3) Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora
della riunione e gli argomenti da trattare.
(4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell' E.B.T.
(5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni
è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi
componenti, e cioè di almeno quattro membri.
(6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno
quattro membri.
(7) Ciascun membro ha un voto.
Articolo 17
Il Collegio dei Sindaci
(1) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi
così designati: una dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno
dai Sindacati dei Lavoratori, il terzo scelto di comune accordo, che
n'è il Presidente.
(2) Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti,
uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti
per cause di forza maggiore.
(3) I Sindaci, sia effettivi, che supplenti durano in carica lo stesso
periodo e con uguali regole dei membri dell'Assemblea.
(4) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli
articoli 2403, 2404 e 2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire
immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate
durante l' Esercizio delle loro funzioni.
(5) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell' E.B.T.
per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture
dei registri contabili.
(6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta
il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando
uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
(7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con
avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto
e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi
altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno
ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
(8) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea
senza voto deliberativo.
Articolo 18
Il Patrimonio dell' E.B.T.
(1) Le disponibilità dell' E.B.T. sono costituite dall'ammontare
dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi
maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora
per ritardati versamenti.
(2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell' E.B.T. le somme
ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi
altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge,
entrano a fa parte del patrimonio dell' E.B.T. ed eventuali contributi
provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali
o locali.
(3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo,
il patrimonio dell' E.B.T. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento
delle finalità di cui all'articolo 5 o accantonato - se ritenuto
necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità
in futuro.
(4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio
dell' E.B.T., è quello del "fondo comune" regolato per
solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente
Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità
delle disposizioni in tema di comunione di beni.
(5) I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio
dell' E.B.T. sia durante la vita dell' Ente che in caso di scioglimento
dello stesso.
Articolo 19
Gestione dell' E.B.T.
(1) Per le spese di impianto e di gestione, l' E.B.T. potrà avvalersi
delle disponibilità di cui all'articolo 18. Ogni pagamento di spese
ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario,
dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata
dal Presidente e dal Vice Presidente.
Articolo 20
Bilancio dell' E.B.T.
(1) Gli esercizi finanziari dell' E.B.T. hanno inizio il primo gennaio
e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio
il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo
riguardante la gestione dell' E.B.T. e del bilancio preventivo.
(2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati
dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell' Esercizio e cioè
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione
patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato
Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere
trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione al Comitato di Vigilanza
Nazionale di cui all'articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994
ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente
Statuto.
Articolo 21
Liquidazione dell' E.B.T.
(1) La messa in liquidazione dell' E.B.T. è disposta, su conforme
deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei
seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo a causa la propria
autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l' Efficacia generale per tutti
gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto
Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
(2) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi
di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori
di lavoro di accantonare presso l' E.B.T. i contributi di cui al precedente
comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
(3) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti
provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla
Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati del Lavoratori;
trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà
in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
(4) Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in
liquidazione dell' E.B.T. i compiti dei liquidatori e successivamente
ne ratificano l'operato.
(5) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione
sarà devoluto ad attività assistenziale da concordare tra
le Organizzazioni firmatarie del presente atto.
(6) In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal
Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.
Articolo 22
Modifiche statutarie
(1) Qualunque modifica al presente statuto, nonché al regolamento,
deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo
1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale
il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta e deliberata dall'Assemblea dell' E.B.T., con votazione
a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
Articolo 23
Controversie
(1) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione
del presente statuto, nonché del regolamento, è deferita all' Esame
del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all' Ente Bilaterale
Nazionale.
Articolo 24
Disposizioni finali
(1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,
valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le
norme di legge in vigore.
Firmato: CONFCOMMERCIO Firmato UPA-FEDERALBERGHI
FILCAMS/CGIL FAITA
FISASCAT/CISL FIPE
UILTuCS/UIL
Hanno firmato per la CONFCOMMERCIO il Presidente Giuseppe Berti, per
la UPA-FEDERALBERGHI il Presidente Silvio Zanni, per la FILCAMS/CGIL
Loriano Malagoli, per la FAITA il Presidente Amedeo Tarsi, per la FISASCAT/CISL
Gianfranco Patrignani, per la FIPE Vice Presidente Assunta Tinelli,
per la UILTuCS/UIL Giuseppe Taras.
REGOLAMENTO
(1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell' Ente Bilaterale
Turismo - Pesaro e Urbino costituito ai sensi dell'art. 13 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore
Turismo del 6 ottobre 1994.
(2) La misura delle quote mensili di finanziamento dell' Ente Bilaterale
Provinciale è stabilita nello 0,40 per cento di paga base e contingenza,
di cui: 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento
a carico del lavoratore. La misura delle quote di lavoro potrà
essere variata ad opera delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti
il CCNL Turismo o a seguito di accordi Provinciali intercorsi tra le
parti.
(3) La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di
lavoro all'atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo
importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul
libro paga.
(4) Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere
versate all' E.B.T. esclusivamente sul c/c n° 401031 istituito presso
la Banca Popolare dell'Adriatico di Pesaro.
(5) Gli importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere
versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al
quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono
dovuti all' Ente Bilaterale Provinciale gli interessi di mora fissati
nella misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò
pregiudichi il diritto dell' E.B.T. medesimo ad aderire le vie legali.
(6) I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall' Ente
Bilaterale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote
di propria competenza mediante l' Esibizione del foglio paga.
(7) Entro il 1ø luglio ed il 1ø febbraio di ogni anno,
i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all' Ente Bilaterale Provinciale
il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente
utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente
a disposizione dall' E.B.T. e che dovranno essere compilati in ogni parte.
Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal
suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile
delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo.
(8) La quota di competenza dell'Osservatorio Nazionale dovrà essere
versata trimestralmente entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di:
gennaio (versamenti relativi al trimestre ottobre-dicembre), aprile
(versamenti relativi al trimestre gennaio-marzo), luglio (versamenti
relativi al trimestre aprile-giugno) e ottobre (versamenti relativi
al trimestre luglio-settembre).
(9) Il calcolo del quindici per cento del gettito complessivo (di cui
all'art. 6 punto 3 dello Statuto) dovrà assumere a base l'insieme
delle quote versate all' Ente Bilaterale Provinciale entro l'ultimo giorno
del mese precedente.
(10) entro il medesimo termine di cui al punto (8) l' Ente Bilaterale
Provinciale è tenuto ad inviare all'Osservatorio Nazionale il riepilogo
distinto per mese delle quote versate ed il numero dei dipendenti cui
si riferiscono.
(11) Attraverso i prelievi dei fondi accantonati e costituiti dal versamento
del contributo paritetico l' E.B.T. provvede, nei confronti delle imprese
e dei lavoratori iscritti da almeno sei mesi:
a) ad erogare contributi all'impresa che provvede a ristrutturazioni
od innovazioni tecnologiche, nella misura che di anno in anno verrà
stabilita dall'Assemblea. Ai lavoratori interessati, nel caso in cui
la ristrutturazione comporti la sospensione del rapporto di lavoro,
verrà erogata una indennità giornaliera, stabilita annualmente
dall'Assemblea in base alla disponibilità del fondo, in misura
non superiore al 50% di un trentesimo della retribuzione mensile complessiva
e per un periodo massimo di 30 giorni comprese le domeniche e gli altri
giorni festivi.
b) ad erogare un contributo ai lavoratori stagionali e imprese in presenza
di calamità naturali, nella misura che verrà stabilita di
volta in volta dall'Assemblea.
c) ad erogare un integrazione delle indennità di maternità
che la lavoratrice ha diritto per i due mesi precedenti la data presunta
del parto e per i tre mesi dopo il parto, fino a raggiungere il 100%
della retribuzione. Un contributo di corrispondente importo verrà
erogato alla titolare dell'impresa ed ai familiari coadiuvanti.
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